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Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati - Art. 14. D.Lgs 276/03

La convenzione ex art. 14 e' una soluzione diversa dall'assunzione tradizionale, ma può essere anche un passaggio intermedio per arrivare all'inserimento lavorativo in azienda.

E’ definito come uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.

In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile, ma tramite una cooperativa di tipo B.

La convenzione ex art. 14 e' una soluzione diversa dall'assunzione tradizionale, ma può essere anche un passaggio intermedio per arrivare all'inserimento lavorativo in azienda.

E’ definito come uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.

In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile, ma tramite una cooperativa di tipo B.

Condizioni per l’applicazione

la cooperativa di tipo B, deve svolgere per conto dell’azienda un lavoro anche come commessa;procede all’assunzione di una o più persone disabili a copertura di altrettante scoperture dell’azienda con un contratto di lavoro dipendente di almeno 12 mesi;perché la copertura sia piena, l’assunzione deve comunque essere pari ad almeno 21 ore settimanali;nel caso in cui il progetto di inserimento si interrompa, la cooperativa ha facoltà di sostituire il lavoratore disabile con un altro in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione.

Come stipulare una Convenzione art. 14?

Semplicemente firmando con la Provincia ed una cooperativa sociale di tipo B (o consorzio di cooperative) del territorio un accordo in base al quale l’azienda assegna alla cooperativa una o più commesse di lavoro della durata minima di 12 mesi

19/03/2013
Lavoro

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